Società

SOCIETÀ E AZIENDA

Il diritto commerciale è il terzo grande settore di competenza notarile, insieme al diritto civile e al diritto successorio.
La legge affida al controllo notarile tutto quanto attiene a questa materia, data l'esigenza di certezza dei traffici giuridici e l'affidamento riposto da tutti coloro che si trovano a dover operare in campo commerciale. La legge, anzi, ha da qualche anno messo il notaio al centro del controllo di legalità degli atti delle società di capitali, richiedendo non solo la forma pubblica ma delegando al notaio stesso, data la sua imparzialità e la sua funzione di pubblico ufficiale, la verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione degli atti presso il Registro delle Imprese, l'istituto delegato a conferire pubblicità a tutto quanto riguarda l'ambito societario (tale controllo di legalità in passato era affidato al giudice).

In linea generale si può dire che nell'ambito del diritto societario possono distinguersi i seguenti soggetti:
DITTA INDIVIDUALE: è utilizzata da chi, titolare di un'azienda e quindi di una partita IVA, intende operare come individuo singolo;
SOCIETÀ DI PERSONE: vi si ricomprendono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice; sono tipi sociali che, da un lato, hanno regole piuttosto semplici e snelle ma che, dall'altro lato, non consentono una completa autonomia rispetto alle persone dei soci;
SOCIETÀ DI CAPITALI: vi rientrano la società a responsabilità limitata, la società per azioni e la società in accomandita per azioni; sono tipi sociali che prevedono una maggior rigidità a livello strutturale ma ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la personalità giuridica e la perfetta autonomia patrimoniale rispetto alle persone dei soci, mediante l'iscrizione presso il Registro delle Imprese;
SOCIETÀ COOPERATIVE: si tratta di società aventi scopo mutualistico e non di lucro, come invece avviene per le società di persone e le società di capitali e che prevedono un vantaggio per i soci dato non dalla distribuzione di un utile ma dalla prestazione di un servizio o da un minor costo per l'acquisto di determinati prodotti; data la loro particolare struttura e funzione, tale tipo sociale è sottoposto anche ad un controllo governativo;
CONSORZI: si tratta di contratti conclusi tra imprenditori, individuali o in forma societaria, per istituire un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

SOCIETÀ IN GENERALE

Nel momento in cui una pluralità di persone decide di esercitare un'impresa commerciale in forma associata, è bene avere chiari una serie di punti fondamentali: nel mondo del diritto la società vive un'esistenza propria, indipendente e distinta rispetto a quella dei soci che la compongono, con un proprio nome, una propria sede ed un proprio patrimonio, in alcuni casi totalmente separato, in altri no, rispetto alle persone dei soci.

In via esemplificativa, elementi caratterizzanti della società sono:
• ragione sociale o denominazione;
• segni distintivi: ditta, marchio, insegna;
• sede;
• oggetto sociale;
• conferimenti dei soci e capitale sociale;
• durata;
• norme per l'amministrazione e la rappresentanza della società;
• norme per la ripartizione degli utili e delle perdite.

Al fine di creare una società due o più persone devono stipulare il cosiddetto "atto costitutivo", ossia un contratto mediante il quale si conferiscono i beni e gli strumenti necessari per l'esercizio in comune dell'impresa, allo scopo di dividerne gli utili; in alcuni casi particolari e seguendo determinate formalità, per le società a responsabilità limitata e le società per azioni è possibile costituire società cosiddette "unipersonali", ossia con un unico socio.

Il consiglio del notaio in questo ambito può rivelarsi molto utile, specie per quanto riguarda il tipo di società che si intende adottare e le norme di funzionamento (statuto o patti sociali) che devono regolare l'attività sociale: più rispondenti saranno questi elementi alle reali esigenze della società e dei soci migliore sarà lo svolgimento dell'impresa.

SOCIETÀ DI PERSONE

A - SOCIETÀ SEMPLICE
È la forma più elementare di società ed è caratterizzata dal fatto di poter avere ad oggetto attività NON COMMERCIALI quali attività agricole (seppure con certe limitazioni) od attività di gestione di beni immobili. I soci, salvo patto contrario, sono tutti amministratori ed illimitatamente responsabili per i debiti della società: i creditori sociali, cioè, possono rivalersi prima sul patrimonio della società e poi, se questo non è sufficiente, su quello personale dei soci.

B - SOCIETÀ IN NOME COLLETIVO
È una delle forme più diffuse tra le società di persone ed in questo caso l'oggetto sociale può essere, e normalmente è, commerciale e tutti i soci sono illimitatamente responsabili per i debiti sociali pur potendo non essere tutti amministratori. In questo tipo di società è bene dettagliare con precisione i patti sociali, con particolare riguardo appunto all'amministrazione, alla distribuzione degli utili e al trasferimento delle quote di partecipazione alla società, ed a tale riguardo i consigli del notaio si rivelano di grande importanza.

C - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Vale quanto detto in materia di società in nome collettivo, con la precisazione che questo tipo sociale è caratterizzato dall'obbligatoria partecipazione di due categorie di soci:
• gli accomandatari, i quali possono essere amministratori e sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali;
• gli accomandanti, i quali non possono amministrare la società ma hanno il vantaggio di rispondere dei debiti sociali limitatamente a quanto da essi conferito, salvo che si intromettano senza essere autorizzati nell'amministrazione della società: la sanzione in tal caso è la responsabilità illimitata.

SOCIETÀ DI CAPITALI

Il settore è stato recentemente interessato da una profonda riforma sistematica, volta ad integrare le tipologie sociali italiane nel mercato europeo e a garantire un ancora maggiore spazio all'autonomia privata.
Le società di capitali presentano una struttura decisamente più articolata rispetto alle società di persone, vuoi per dimensioni vuoi per la necessaria presenza di organi quali l'assemblea, gli amministratori e, in determinati casi, il collegio sindacale. Data la complessità delle situazioni e la natura degli interessi in gioco, l'assistenza del notaio si rivela di fondamentale importanza per conferire alla società l'assetto organizzativo più adatto alle esigenze dei soci: va ricordato, infatti, che per tutte le società di capitali sia in fase di costituzione che in fase di modificazioni è richiesto l'atto pubblico a pena di nullità.

I principi di base che regolano le società di capitali sono:
• personalità giuridica della società, che comporta la piena autonomia patrimoniale;
• RESPONSABILITÀ LIMITATA DEI SOCI (salvo il caso particolare dei soci accomandatari della società in accomandita per azioni) per cui, di conseguenza, sarà esclusivamente il patrimonio sociale a rispondere dei debiti della società, salvo le eccezioni previste dalla legge;
• organizzazione di tipo corporativo: saranno gli organi sociali, funzionanti di norma in base al principio di maggioranza, a prendere le decisioni inerenti all'attività sociale, e non il singolo socio salvo che questi non abbia una partecipazione da sola sufficiente a determinare gli esiti del voto.

A - SOCIETÀ PER AZIONI
È il tipo sociale di riferimento, per quanto la riforma del diritto societario abbia molto "allontanato" da essa la società a responsabilità limitata.Caratteristiche principali di questo tipo sociale sono:
• capitale sociale minimo di euro 120.000,00 costituito da azioni;
• responsabilità limitata di tutti i soci, salvo casi particolari in cui l'intero capitale sia posseduto da un unico socio;
• possibilità di emettere azioni con diritti diversi.

B - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
È un tipo sociale scarsamente diffuso ed utilizzato sostanzialmente per difendere gli interessi aziendali delle grandi famiglie di imprenditori. Come per la società in accomandita semplice, anche qui è richiesta la necessaria partecipazione di due categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti, con due sostanziali differenze:
• il capitale è costituito da azioni;
• i soci accomandatari sono per legge amministratori.

C - SOCIETÀ A RESPONSABILITA' LIMITATA
È indubbiamente il tipo di società di capitali più diffuso nella prassi, in quanto normalmente viene utilizzato per attività di impresa di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni. La società a responsabilità limitata, inoltre, è stata profondamente innovata dalla riforma del diritto societario, che ne ha fatto una tipologia indipendente (in passato la disciplina della s.r.l. era sostanzialmente modellata su quella della s.p.a.) e ha notevolmente ampliato lo spazio all'autonomia privata, tanto che si è arrivati a considerare la società a responsabilità limitata una società di persone col vantaggio della responsabilità limitata per i soci.
Caratteristiche principali di questo tipo sociale sono:
• capitale sociale minimo di euro 10.000,00 diviso in tante quote quante sono i soci;
• estrema flessibilità di disciplina.

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