Donazione
La donazione è il contratto con cui una persona si spoglia di un proprio bene o diritto a favore di un'altra per spirito di liberalità, senza chiedere nulla in cambio. Vi si ricorre di solito per due ragioni: anticipare gli effetti della successione e ottenere un vantaggio fiscale.
Entrambe meritano attenzione. La donazione è irrevocabile — non si cambia idea come con un testamento — e un immobile di provenienza donativa è più difficile da rivendere e da dare in ipoteca. Sul piano fiscale, poi, oggi non è detto che convenga rispetto a una vendita. Vale la pena parlarne prima di decidere.
Stante la particolare natura del contratto di donazione e gli effetti irrevocabili che questo produce, la legge prevede l'obbligo dell'utilizzo dell'atto pubblico in presenza di due testimoni, a pena di nullità, salvo il caso di donazione di modico valore, per la quale basta la consegna del bene.
I motivi pratici per cui si ricorre a questa figura contrattuale sono normalmente due:
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anticipare gli effetti della successione;
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vantaggi in termini fiscali.
Pochi sanno, tuttavia, che vi sono alcuni importanti inconvenienti riguardo questo istituto.
L'irrevocabilità
Quanto al primo aspetto, se è vero che il donante può regolamentare in vita i rapporti in vista della propria futura successione, è anche vero che la donazione produce i suoi effetti in modo irrevocabile, senza possibilità di «cambiare idea» liberamente fino al momento della morte come invece accade per il testamento.
Il rapporto con la successione necessaria
Altro problema, sempre sotto questo profilo, è dato dagli stretti rapporti che vi sono tra la donazione e la successione cosiddetta «necessaria», che riguarda i più vicini congiunti del defunto, e cioè coniuge, discendenti e ascendenti: a questi soggetti la legge riserva una quota dell'asse ereditario anche contro la volontà del defunto (a tal fine è comunque sempre necessaria una pronuncia del giudice). Essendo fittiziamente ricomprese nell'eredità anche le donazioni fatte in vita, può accadere che esse vadano a ledere i diritti di legittima dei soggetti sopra indicati, i quali possono agire in giudizio con l'azione di riduzione, ma solo verso i beneficiari delle donazioni e non più nei confronti di chi ha acquistato dagli stessi beneficiari i beni donati.
Il profilo fiscale
Quanto al secondo aspetto, quello dei vantaggi fiscali, l'orizzonte è notevolmente mutato con la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: oggi, dunque, non sempre la donazione è più conveniente di una vendita, anche se è vero che per donazioni in linea retta, tra coniugi e tra fratelli è prevista una franchigia, un limite cioè al di sotto del quale tale imposta non si paga (1.000.000,00 di euro per donazioni tra parenti in linea retta e coniugi, 100.000,00 euro per donazioni tra fratelli).
Per il caso di donazioni di beni immobili, infine, è prevista l'ipotesi delle «agevolazioni prima casa», a condizioni sostanzialmente analoghe a quelle in materia di vendita.