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Donazione

 

La donazione è il contratto con cui una persona si spoglia di un proprio bene o diritto a favore di un'altra per spirito di liberalità, senza chiedere nulla in cambio. Vi si ricorre di solito per due ragioni: anticipare gli effetti della successione e ottenere un vantaggio fiscale.

Entrambe meritano attenzione. La donazione è irrevocabile — non si cambia idea come con un testamento — e un immobile di provenienza donativa è più difficile da rivendere e da dare in ipoteca. Sul piano fiscale, poi, oggi non è detto che convenga rispetto a una vendita. Vale la pena parlarne prima di decidere.

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Stante la particolare natura del contratto di donazione e gli effetti irrevocabili che questo produce, la legge prevede l'obbligo dell'utilizzo dell'atto pubblico in presenza di due testimoni, a pena di nullità, salvo il caso di donazione di modico valore, per la quale basta la consegna del bene.

I motivi pratici per cui si ricorre a questa figura contrattuale sono normalmente due:

  • anticipare gli effetti della successione;

  • vantaggi in termini fiscali.

Pochi sanno, tuttavia, che vi sono alcuni importanti inconvenienti riguardo questo istituto.

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L'irrevocabilità

Quanto al primo aspetto, se è vero che il donante può regolamentare in vita i rapporti in vista della propria futura successione, è anche vero che la donazione produce i suoi effetti in modo irrevocabile, senza possibilità di «cambiare idea» liberamente fino al momento della morte come invece accade per il testamento.

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Il rapporto con la successione necessaria

Altro problema, sempre sotto questo profilo, è dato dagli stretti rapporti che vi sono tra la donazione e la successione cosiddetta «necessaria», che riguarda i più vicini congiunti del defunto, e cioè coniuge, discendenti e ascendenti: a questi soggetti la legge riserva una quota dell'asse ereditario anche contro la volontà del defunto (a tal fine è comunque sempre necessaria una pronuncia del giudice). Essendo fittiziamente ricomprese nell'eredità anche le donazioni fatte in vita, può accadere che esse vadano a ledere i diritti di legittima dei soggetti sopra indicati, i quali possono agire in giudizio con l'azione di riduzione, ma solo verso i beneficiari delle donazioni e non più nei confronti di chi ha acquistato dagli stessi beneficiari i beni donati.

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Il profilo fiscale

Quanto al secondo aspetto, quello dei vantaggi fiscali, l'orizzonte è notevolmente mutato con la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: oggi, dunque, non sempre la donazione è più conveniente di una vendita, anche se è vero che per donazioni in linea retta, tra coniugi e tra fratelli è prevista una franchigia, un limite cioè al di sotto del quale tale imposta non si paga (1.000.000,00 di euro per donazioni tra parenti in linea retta e coniugi, 100.000,00 euro per donazioni tra fratelli).

Per il caso di donazioni di beni immobili, infine, è prevista l'ipotesi delle «agevolazioni prima casa», a condizioni sostanzialmente analoghe a quelle in materia di vendita.

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